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La pensione di reversibilità si allarga anche a ex coniugi, figli e nipoti

La pensione di reversibilità si allarga anche a ex coniugi, figli e nipoti

L'inps apre ai separati. Gli ex consorti conservano il diritto alla reversibilità solo se non si sono risposati.

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Un tempo a beneficiarne erano i coniugi e in particolare le mogli vedove. Ora però la pensione di reversibilità si è estesa e ne potranno beneficiare anche separati, divorziati, figli e nipoti. Questo grazie a riforme e interventi dei giudici, in ultimo la Corte costituzionale che con la sentenza 88/2022 ha ampliato il diritto, anche se a determinate condizioni, come riporta Il Sole 24 ore.

Se il coniuge è beneficiario unico può fruire della pensione diretta e ne incassa il 60%. Se invece il coniuge concorre con altri familiari o supera determinati limiti di reddito allora la quota sarà tagliata. Per quanto riguarda i separati, possono godere allo stesso modo della pensione. La circolare Inps 19/2022 ha infatti riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti. Del resto, la legge 903/1965 non esige quale requisito quello di essere a carico del titolare alla data della morte ma solo il matrimonio con il defunto. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato. Scrive Il Sole:

L'ex consorte invece conserva il diritto alla reversibilità solo se non si è risposato. Se il rapporto assicurativo del defunto precede la fine del matrimonio e se è titolare di un assegno di divorzio che è già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.

Nel caso in cui un pensionato lasci un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno, la reversibilità deve essere ripartita tra di loro. Per farlo si tiene conto della durata dei rispettivi matrimoni e delle eventuali convivenze more uxorio. Secondo la Cassazione infatti, anche queste hanno un'autonoma rilevanza giuridica (Cassazione, 41960/2021). A pesare, anche l’importo del mensile e la posizione economica delle parti.

Anche i figli e i nipoti possono usufruire della pensione. I figli devono essere legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi, minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari. In pari condizioni possono beneficiare della pensione i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro come ha affermato la Corte costituzionale. Devono però essere a carico, dove per carico si intende non in senso fiscale o come totale dipendenza, ma come sostentamento continuativo. Se non ci sono figli o nipoti l'assegno spetta allora ai genitori a carico over 65 che sono privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.

Chi invece non ha diritto alla reversibilità sono i conviventi di fatto, i superstiti di coppie dello stesso sesso stabili e di lunga durata, se il decesso precede l’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cassazione 8241/2022).

Fonte: huffingtonpost.it


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